Il nostro statuto

Articolo 1 – Costituzione
Nell'osservanza degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito il club "Passione Peugeot", libera associazione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, con sede in Via Spluga n. 53, in Cantu' (CO).

Articolo 2 – Scopi
L'Associazione persegue finalità di aggregazione dei possessori di vetture di marchio Peugeot al fine di condividere le proprie esperienze e conoscenze in merito attraverso strumenti informatici (forum, sito) e incontri (raduni).

Articolo 3 - Soci
I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Socio fondatore:
colui che partecipa alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa ed è tenuto al versamento di una quota associativa minima stabilita dal Consiglio direttivo.
Per il raggiungimento degli scopi sociali Borghini Massimiliano, in quanto Socio fondatore si impegna a fornire supporti operativi ed informativi per il raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio direttivo.

Soci onorari:
possono essere Soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito attivamente allo sviluppo dell'associazione.
I Soci onorari sono proclamati dal Consiglio direttivo dell'Associazione, non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e hanno diritto di voto.

Soci effettivi:
chiunque sia semplicemente simpatizzante della Marca può diventare Socio effettivo ed è tenuto al versamento di una quota associativa minima come meglio specificata nel successivo articolo 4.
L'ammissione dei nuovi Soci effettivi avverrà in seguito a loro richiesta formale deliberata dal Socio fondatore.
Presentando domanda d'associazione il candidato dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto e di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità civile e morale per la sua partecipazione alle manifestazioni sociali.
Le quote associative non sono trasmissibili.

Articolo 4 - Diritti/Doveri dei soci
Ogni Socio fondatore o effettivo è tenuto al versamento anticipato della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio direttivo e ha diritto a un voto.
La quota è valida per un anno a partire dalla data di accettazione del socio.
I soci si obbligano ad osservare nell'ambito dell'attività da ciascuno svolta con attinenza all'Associazione le indicazioni operative ricevute dal Consiglio direttivo nei limiti delle eventuali deleghe ricevute.

Articolo 5 - Organi Sociali
Gli Organi dell'Associazione sono:
il Presidente, il Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci.

Articolo 6 - Il Presidente
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce sull’attività compiuta.
In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 7 - Il Consiglio direttivo
L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo formato da cinque Soci siano essi fondatori, effettivi o onorari (un Presidente e quattro Consiglieri) di cui il Presidente e due membri nominati dal Socio fondatore (Borghini Massimiliano), i restanti due membri eletti dall'Assemblea dei soci.
I soci eleggibili devono possedere almeno due anni di anzianità nell'associazione (leggasi: aver rinnovato almeno una volta l'iscrizione).
Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed ha il compito di gestire e promuovere l'Associazione.
Il Consiglio direttivo cura inoltre la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Le decisioni del Consiglio direttivo saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
I membri del Consiglio direttivo sono rinominabili e rieleggibili.
In caso di dimissioni o impossibilità di uno dei membri, un nuovo membro sarà cooptato dai rimanenti membri del Consiglio direttivo.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio direttivo si intende decaduto e i rimanenti consiglieri avranno l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per eleggere il nuovo Consiglio direttivo.
L'Assemblea e il Consiglio direttivo sono convocati dal Presidente (o da un suo delegato) che presiede entrambi gli organi; in caso di sua assenza l'Assemblea e il Consiglio direttivo nominano chi li presiede.

Articolo 8 - L'Assemblea ordinaria dei soci
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente.
La convocazione va fatta a mezzo affissione presso la sede legale dell’avviso di convocazione ovvero, in alternativa, con lettera o email inviata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in paesi facenti parte dell’Unione Europea e può essere tenuta anche in videoconferenza, chat o per posta elettronica.

L’Assemblea ordinaria dei soci provvede:
-al rinnovo delle cariche sociali (ogni tre esercizi);
-all'approvazione del bilancio preventivo;
-all'approvazione dei bilanci consuntivi che si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
-alla proposta del bilancio preventivo;
-alla valutazione delle politiche in merito alle attività sociali proposte dal Consiglio direttivo;
oltre a tutto quanto non espressamente di competenza dell’Assemblea straordinaria dei soci di cui al successivo articolo 9.
Le modalità d'espressione del voto da parte dei soci sono:
-la presenza del socio;
-il conferimento di una delega incondizionata ad altro socio.
Ciascun Socio non può avere più di cinque deleghe.
L'Assemblea ordinaria è da considerarsi valida qualunque sia il numero dei Soci regolarmente presenti o per delega; essa delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
L'assemblea ordinaria dei soci dovrà inoltre riunirsi su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità inviando copia del verbale.

Articolo 9 – L’Assemblea straordinaria dei soci.
L’Assemblea straordinaria dei soci, convocata secondo le modalità precisate all’art.8, e validamente costituita con la presenza di 1/3 dei voti esercitabili, delibera con la maggioranza semplice dei voti espressi in Assemblea.
Essa provvede esclusivamente in merito alle modifiche del presente Statuto e all’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.

Articolo 10 - Norme disciplinari
Il socio che si sia reso responsabile di comportamenti ritenuti contrari ai fini e alla deontologia dell'Associazione potrà essere dichiarato decaduto su delibera a maggioranza del Consiglio direttivo, senza obbligo di pubblicazione della motivazione del provvedimento.
L'Associazione risponde soltanto delle obbligazioni da essa deliberate, mentre ne rispondono personalmente e solidalmente soci che hanno eventualmente agito di loro iniziativa.
E' prevista la composizione extragiudiziale per eventuali conflitti verificatisi all'interno dell'Associazione, avvalendosi di un mediatore gradito alle parti.

Articolo 11 – Bilancio
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione.

Articolo 12 - Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13 - Cariche onorifiche
Tutte le cariche sociali sono attribuite a titolo onorifico e non comportano alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e salvo casi particolari a giudizio insindacabile del Consiglio.

Articolo 14 - Riserva di legge
Per tutto quanto qui non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

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